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Il riparto delle spese
Generalità
Gli articoli 1101 e 1104 C.C., relativi alla comunione,
stabiliscono che la ripartizione delle spese si determina
unicamente in proporzione delle quote.
Il sistema dettato dall'art. 1123 per il condominio è più
articolato, in quanto, se il primo comma stabilisce un criterio
analogo a quello della comunione, il secondo comma dà rilievo
proprio al reale servizio ed uso, in rapporto alle singole
quote.
Il criterio dell'effettiva destinazione costituisce il contenuto
principale della norma, mentre l’asserzione, di cui al primo
comma, vale ad stabilire una presunzione di parità tra valore
delle quote ed uso.
La ripartizione delle spese nell'ambito condominiale è
disciplinata dagli articoli 1123-1124-1125 e 1126 C.C. La
materia disciplina le spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti comuni e per la gestione dei servizi
comuni.
Restano escluse le spese che si riferiscono unicamente alle
unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Soggetti obbligati
L'obbligato al pagamento si identifica in colui che partecipa, a
qualsiasi titolo, al rapporto condominiale.
L'art. 63 disp... att. C.C. dispone, per quanto riguarda il
successore a titolo particolare, che chi subentra nei diritti di
un condomino è obbligato, solidalmente con questi, al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello
precedente.
I rapporti tra conduttore e locatore restano un fatto interno,
non rilevante nei confronti del condominio, per il quale,
obbligato resta sempre e solo il proprietario, tuttavia si
riporta una
tabella esemplificativa
che può ragionevolmente far incontrare i proprietari e i
conduttori sulla ripartizione delle spese
Natura dell'obbligazione
L'obbligazione prevista dall'art. 1123 C.C. si qualifica come
obbligazione propter rem, poiché l'obbligo di ciascun condomino
deriva dalla sua partecipazione al condominio e dalla titolarità
del diritto reale sull'immobile.
Momento in cui l'obbligazione sorge
L'obbligo
sorge nel momento in cui la ripartizione della spesa viene
approvata dall'assemblea.
L'obbligo, nel caso di successione nel diritto, nasce nel
momento in cui viene acquisita la qualità di condomino. Per tale
acquisizione, è sufficiente la redazione di una scrittura
privata, non occorrendo né l'atto pubblico, né la trascrizione.
È necessario altresì che del trasferimento della proprietà venga
avvertito, in qualsiasi modo idoneo, il condominio e quindi
l'amministratore.
Cose
destinate a servire i condomini in misura diversa (secondo comma
dell'art. 1123 C.C.)
L'espressione «in
misura diversa» non si riferisce alla diversità delle quote, ma
alla possibilità che uso e godimento siano diversi, per i
singoli condomini, a prescindere dall'entità delle quote, a
causa di fatti evidenti in base alla struttura del bene ed alla
destinazione di esso, quale risulta dallo stato dei luoghi.
In tali situazioni, vale a dire allorché la misura della
possibilità d'uso sia diversa, il criterio di legge per la
ripartizione delle spese è quello di cui al secondo comma
dell'art. 1123.
Il secondo comma dell'art. 1123 non comporta solo la possibilità
di una diversa misura di contribuzione, ma anche quella del
totale esonero di uno o più condomini dalle spese per un
particolare uso o servizio, quando essi ne siano totalmente
esclusi.
Pluralità di cose, opere ed impianti (terzo comma dell'art. 1123
C.C.)
Il terzo comma
dell'art. 1123 C.C. sviluppa il principio stabilito dal comma
precedente, prevedendo l'ipotesi di opere o impianti destinati a
servire, non i singoli condomini in modo differente, ma parti
autonome dell'edificio in modo esclusivo.
L'elencazione del codice non deve considerarsi tassativa, bensì
esemplificativa, con la conseguenza che la relativa disciplina
si applicherà tutte le volte che un bene o servizio siano
destinati a servire solo una parte del condominio
Manutenzione e ricostruzione delle scale (art. 1124 C.C.)
La norma in esame
è derogabile
La disposizione dell'art. 1124 C.C. è conseguenza del principio
dell'art. 1123/2, in quanto tiene conto del differente uso del
bene comune da parte dei condomini proprietari dei diversi
piani.
Essa contempera tale principio con la circostanza che la scala,
nella sua interezza, appartiene a tutti i condomini e vuole
evitare le conseguenze non eque dell'integrale riferimento alla
destinazione, che si verificavano, in danno dei proprietari dei
piani più alti.
L'art. 1124, nel prevedere una formula fissa (metà in ragione
del valore e metà in misura proporzionale all'altezza), adotta
una soluzione idonea a risolvere il problema della difficoltà di
calcolare, in concreto, la differente utilità per i proprietari
dei piani.
Soffitti e solai (art. 1125 C.C.)
L'art. 1125 C.C.
stabilisce che le spese per la manutenzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari
l'uno all'altro sovrastanti. Tale norma determina una
presunzione assoluta di comunione delle opere che servono a
dividere orizzontalmente le due proprietà.
Nel concetto di volte, soffitti e solai rientra tutto ciò che
divide orizzontalmente le due proprietà e si trova stabilmente
tra esse, con funzione di sostegno e copertura. Restano escluse
quelle parti che adempiono a funzioni meramente estetiche o
ornamentali
L'art. 1125 C.C., secondo il quale le spese per la manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono
sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, costituisce norma derogabile
dall'autonomia privata, sicché i condomini interessati ben
possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto e
determinare convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.
Lastrici solari di uso esclusivo (art. 1126 C.C.)
L'art. 1126
prevede l'ipotesi che il lastrico solare non sia utilizzato da
tutti i condomini, bensì sia nella disponibilità solo di uno o
alcuni di essi.
Per tale situazione viene previsto un criterio di ripartizione
delle spese che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1123,
pone le somma necessarie a carico, per un terzo dei condomini
che hanno in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a
seconda dei casi, tutti i condomini, oppure coloro cui il
lastrico fornisce copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il carattere comune
del lastrico solare, collegato alla funzione di copertura
dell'edificio, non può venir meno.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 C.C., all'ipotesi di
lastrici solari di uso esclusivo deve essere equiparata quella
di lastrici in proprietà esclusiva.
Poiché l'art. 1126 non è richiamato dall'art. 1138 C.C., esso
può essere derogato dal regolamento di condominio, che può
stabilire di ripartire le spese in proporzione del valore
millesimale degli appartamenti.
Conclusioni - Carente prestazione del servizio comune.
In deroga alla
volontà del promotore di questo manuale (di evitare
un’elencazione di sentenze) ritengo fondamentale riportare una
massima di sentenza della Cassazione a Sezione Unite in cui si
evince che l'obbligo di contribuire alle spese comuni sussiste
anche nel caso di carente prestazione del servizio
comune.'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla
maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti
comuni dell'edificio (art. 1123 comma 1 c.c...); 'impianto
centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non
può giustificare un esonero dal , neanche per le sole spese di
esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è titolare,
nei confronti del condominio, di un diritto di natura , quindi,
non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la
mancata o insufficiente erogazione del servizio.( Cass. Sezioni
Unite n. / 96 )» |