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IL
RIPARTO MILLESIMALE
Le Tabelle Millesimali.
In
Generale:
Le tabelle millesimali sono
previste e disciplinate dagli
artt. 68 e 69 delle disposizioni
di attuazione del codice civile,
i quali stabiliscono che il
regolamento di condominio
precisi il valore proporzionale
di ciascun piano o porzione di
esso e che tali valori siano
espressi in millesimi in
apposita tabella allegata al
regolamento stesso.
Le tabelle devono ragguagliare,
ponendoli su di un'unica base, i
valori delle proprietà
esclusive, consentendo di
ripartire le spese tra i
condomini in modo unitario.
Oltre la tabella che attiene
alla proprietà generale e che
viene normalmente indicata con
la lettera «A», esistono
ulteriori tabelle, che vengono
predisposte per ripartire, sulla
base dei criteri di legge, le
spese di singoli servizi.
Come si calcolano:
La determinazione dei valori è
un'operazione tecnica, che deve
essere compiuta misurando la
superficie reale di ogni unità
immobiliare e ragguagliandola,
in millesimi, al volume totale
dell'edificio. Restano escluse
dal calcolo parti esterne al
fabbricato e non edificate [es.
i giardini]. Nell'accertamento
dei valori non si tiene conto
dello stato di manutenzione di
ciascun piano o porzione di
piano.
Il calcolo, di solito, viene
fatto moltiplicando la
superficie reale
dell'appartamento per dei
coefficienti di riduzione (o in
qualche caso di aumento) che
modificano i metri quadri in
funzione dell'effettivo utilizzo
della superficie
dell'appartamento. Questi
coefficienti di solito vanno da
0,20 a 1,20 e sono scelti dal
tecnico sulla base della sua
esperienza o rifacendosi a delle
tabelle, in particolare alla
circolare ministeriale n. 12480
del 26/3/1966 (che aggiorna e
sostituisce la precedente n.
9400 del 1/7/1926).
I Criteri utilizzati, di solito,
sono i seguenti:
-
Coefficiente di
destinazione
-
Coefficiente di
piano
-
Coefficiente di
orientamento
-
Coefficiente di
prospetto
-
Coefficiente di
luminosità
A
scopo puramente esemplificativo,
diamo un esempio dei
coefficienti, utilizzando quello
di destinazione:
|
Camere |
1,00 |
|
Servizi (Cucina, bagno,
ripostigli) |
0,90 |
|
Corridoi, disimpegni |
0,80 |
|
Logge racchiuse da tre
pareti |
0,50 |
|
Cantine e soffitte |
0,45 |
|
Balconi scoperti |
0,30 |
|
Balconi scoperti |
0,25 |
|
Terrazze a livello |
0,22 |
|
Giardini |
0,15 |
Da quanto esposto appare
evidente che due appartamenti,
anche se posti nello stesso
stabile e della stessa
superficie, difficilmente
avranno valori millesimali
uguali: bisognerà valutare il
taglio dell'appartamento, la
posizione, l'orientamento e
tutti gli altri fattori.
Le tabelle millesimali
costituiscono la base per
qualsiasi ripartizione di spesa,
all'interno del condominio. Esse
servono, inoltre, per
determinare la validità delle
assemblee e per calcolare le
maggioranze. Per la validità
delle tabelle, approvate in
assemblea, non è sufficiente
l'approvazione unanime dei
presenti all'assemblea, essendo
necessaria l'unanimità di tutti
i partecipanti al condominio.
Gli assenti potranno proporre
impugnativa.
Quando le tabelle millesimali
vengono predisposte dal
costruttore-venditore e la loro
approvazione risulta dagli atti
di compravendita dei singoli
appartamenti, l'efficacia
vincolante di esse si basa su
tale approvazione e non può
essere contestata fino ad
eventuale ricorso alla procedura
di cui all'art. 69 disp.. att.
C.C.
Modificare/Correggere le
tabelle:
L'affermazione più comune, a
proposito delle tabelle
millesimali, è: "Sono
sbagliate!". Speriamo che quanto
scritto sopra vi abbia dato un
minimo di infarinatura
sull'argomento, e adesso vediamo
cosa prevede la Legge.
L'art. 69 disp.. att. C.C.
prevede la possibilità di
rivedere o modificare i valori
risultanti dalle tabelle, solo
nell'ipotesi di errore o di
modifiche dello stato di fatto.
La revisione in conseguenza di
errore si riferisce, non solo
agli errori di calcolo, ma ad
ogni ipotesi di errore.
Pertanto, la revisione si
riferisce solo alle tabelle
determinate contrattualmente e
non a quelle definite con
sentenza, per le quali saranno
applicabili i rimedi previsti
per le impugnazioni processuali.
Nell'ipotesi di modifiche di una
parte dell'edificio (ad esempio:
innovazioni, ristrutturazioni di
vasta portata o sopraelevazioni
di nuovi piani) le tabelle vanno
rifatte quando "e'
notevolmente alterato il
rapporto originario tra i valori
dei singoli piani o porzioni di
piano".
Ed ecco qui la domanda più
comune: "Nel caso di
realizzazione di una veranda, il
condomino che la realizza deve
pagare di più?". La risposta,
secondo quanto detto dall'art.
69 delle disposizioni di
attuazione del codice civile,
spetta soltanto al giudice.
Infatti e' solo Lui che può
valutare se c'e' un'alterazione
sostanziale nei rapporti di
superficie, aiutandosi di solito
con un tecnico. Ma certamente
pochi metri quadrati spesso non
sono talmente significativi da
giustificare una revisione.
Far fare le tabelle "dal
Tribunale"
Per la formazione giudiziale
delle tabelle, è necessaria la
proposizione di una domanda
specifica. La domanda giudiziale
può essere proposta anche dopo
che, tra i condomini, sia
intervenuto l'accordo di
ripartire le spese condominiali.
La decisione finale, all'esito
del giudizio, ha effetto di
giudicato.
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